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Il diritto di Accesso Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
  • Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

 Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

 Come esercitare il diritto La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'I.I.S. “Carlo Levi” tramite:
Responsabile della trasparenza
: Dirigente scolastico: Caterina Policaro
recapito telefonico: +39 0835 726919
PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Titolare del potere sostitutivo:
Dirigente AT Anna Tiziana DI NOIA - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera - Via Lucana, 194 - 75100  Matera  tel 0835 3151
 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’oggetto dell’accesso civico Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell'I.I.S. Carlo levi di Tricarico, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole istituzioni o altri Enti pubblici  che, in quanto amministrazioni autonome di cui all’art. 2 del D.Lgs 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza. Il Procedimento Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, e in qualità di detentore dei dati cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di inerzia del dirigente scolastico, l’interessato potrà  inviare la richiesta al  dirigente dell’ambito territoriale  che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. Tutela dell’accesso civico La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico.
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il dirigente dell’ambito territoriale  .

  FOIA (Freedom of Information Act)

  • Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto 
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
 L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento: il Dirigente scolastico.  

La richiesta può essere inviata tramite: posta ordinaria all’indirizzo I.I.S. “Carlo Levi” via Appia s.n.c. – 75019 Tricarico
Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico: Caterina Policaro
recapito telefonico: +39 0835 726919
PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
   PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’oggetto dell’accesso civico generalizzato Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016,, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Procedimento L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni). Tutela dell’accesso civico La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. I Responsabili dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il Dirigente scolastico responsabile dei procedimenti di competenza dell’Istituto. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Dirigente dell’ambito territoriale.

Contenuti disponibili in Accesso Civico

modulo accesso civico semplice

modulo accesso civico generalizzato